Un quesito interessante ci è stato sottoposto da un professore della scuola secondaria di primo grado sulla prassi di distribuire gli alunni in altre classi in assenza di insegnanti. La risposta a questa domanda, purtroppo, non è semplice. Non esistono norme specifiche che regolamentano tale situazione.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’art. 1 comma 333 della Legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014) stabilisce che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza di un docente a partire dal 1º settembre 2015. Questa norma prevale sulla nota del MIUR n. 9839 dell’8 novembre 2010, che consentiva la nomina di supplenti in casi di assenza prolungata.
Non essendoci una normativa specifica, si possono fare riferimento a disposizioni relative alla sicurezza negli edifici scolastici, come il D.M. 18 dicembre 1975 e il Decreto Ministero dell’Interno 26 agosto 1992, che stabiliscono le dimensioni degli spazi per persona nelle aule e il massimo affollamento consentito. Inoltre, il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 definisce il numero massimo di alunni nelle classi iniziali e nelle sezioni della scuola dell’infanzia.
Pertanto, in assenza di norme specifiche, è necessario valutare attentamente tali disposizioni e le esigenze formative degli alunni per prendere una decisione corretta e garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli studenti.
Continueremo a seguire l’evolversi di questa questione e vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi o linee guida fornite dal Ministero dell’Istruzione. Nel frattempo, condividete con noi le vostre opinioni o esperienze in merito a questa pratica!